Presentiamo qui il testo di legge 401 del 1989 che si riferisci ai
fatti commessi durante una manifestazione sportiva. A destra è
presentato il testo modificato dal decreto legge 377 del 20 agosto 2001
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Legge 401/89
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...modificato dal DDL 377/01
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Articolo 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. |
Articolo 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. |
| 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate
o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime
circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza,
il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi
in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate
nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla
sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle competizioni medesime. |
1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate
o condannate per uno dei reati di cui all'articolo (ecc...ecc..
omissis), ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza
su persone o cose in occasione o a causa di competizioni
agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato,
inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre
il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni
agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente
indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. |
| 2. Alle persone alle quali è notificato il
divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di
comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente
per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato,
in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni
per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost). |
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire
personalmente una o più volte negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo
di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato,
nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni
per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a
mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per
la convalida del provvedimento."; |
| 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato
ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la
pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il
pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento,
ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso
la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia
se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive
(2/a) (2/cost) (3/cost). |
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato
ed e' comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico
ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma
1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni
imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non
avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se
il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. |
| 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile
il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza. |
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| 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione
di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno
e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate
le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora
sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa
la riabilitazione. |
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione
di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni
e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti
dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate
le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. |
| 6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1
e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti
delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è
consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida
dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone
l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282
e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti
di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato
di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento
di competizioni agonistiche specificamente indicate. |
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti
delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e'
consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida
dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone
l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282
e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti
di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato
di presentarsi personalmente una o più volte in un
ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in
cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate,
per un periodo non superiore a tre anni. |
| 7. Con la sentenza di condanna il giudice può
disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo
di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento
di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo
da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono
esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione
della pena su richiesta. |
7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone
il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo
di presentarsi personalmente una o più volte in un
ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si
svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per
un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo
predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della
pena e di applicazione della pena su richiesta."; |
| 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore
può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al
comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale
lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche
manifestazioni agonistiche (3) (3/cost). |
Uguale
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Art. 6-bis
Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo
in occasione di competizioni agonistiche
1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi
pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei
luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle competizioni medesime e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera
indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove
ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la
sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime,
invade il terreno di gioco, e' punito con l'arresto fino a
6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.
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Articolo 7
Turbativa di competizioni agonistiche.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare
svolgimento di una competizione agonistica è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a
lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed
i proventi sono devoluti allo Stato.
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Uguale
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Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni
sportive.
1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante
o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di
remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo
e arresto o di concessione della sospensione condizionale della
pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni
in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni
agonistiche.
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Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni
sportive.
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito
a norma dei commi 1-bis e 1-ter. per reato commesso durante
o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di
remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo
e arresto o di concessione della sospensione condizionale della
pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni
in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni
agonistiche.
1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle
cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali
e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo
6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria,
qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati
acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti
indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può
comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive
quarantotto ore. (è stato cancellato poco prima dell'approvazione)
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche
per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo
6, commi 1 e 2.
1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
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Art. 8-bis
Casi di giudizio direttissimo
1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo
6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede
sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.
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Art. 8-ter Trasferte
1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti
commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono
dette manifestazioni.".
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